Nuove restrizioni in Costa Rica per il Covid-19

Il governo ha annunciato Venerdì 10 Luglio 2020 le nuove restrizioni in Costa Rica per il Covid-19, misure più restrittive per il traffico veicolare e il commercio a causa dell’esplosione di casi di COVID-19 che è stato registrato nelle ultime settimane.

Il Paese sarà ora soggetto a tre restrizioni per i veicoli: una per le località in allerta arancione, una per le località in allerta gialla e una per le località nella zona di confine (indipendentemente dal loro livello di allerta).

Restrizione nella GAM e nelle aree in allerta arancione

Nella provincia di San José: San José, Escazú, Desamparados, Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca e Curridabat e Puriscal
Nella provincia di Alajuela: Alajuela, Poás, Atenas, Grecia, Sarchí, Palmares, Naranjo, San Ramón e Zarcero; Upala, Guatuso, Los Chiles, settore sud-est del distretto di Fortuna di San Carlos (Tres Esquinas, Los Angeles, Sonafluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia); e La Vega e Bonanza nel distretto di Firenze del Cantone di San Carlos.
Nella provincia di Cartago: Cartago, Paraíso, La Unión, Alvarado, Oreamuno ed El Guarco.
Nella provincia di Heredia: Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores e San Pablo.
Nella provincia di Guanacaste: Bagaces, Liberia, Carrillo e Cañas.
Nella provincia di Limón: Pococí, Talamanca e Guácimo.
Nella provincia di Puntarenas: Golfito, Garabito, Puntarenas (tranne i distretti di Cobano, Lepanto, Monteverde, Isla Chira, Isla Caballo, Isla San Lucas, Isla del Coco e Isla Venado) e Corredores.

Nuove restrizioni in Costa Rica per il Covid-19

La restrizione dal lunedì al venerdì sarà di 24 ore al giorno. Puoi circolare solo in base all’ultimo numero della targa per recarti nei luoghi autorizzati dal Ministero della Salute o nel caso in cui si applichi una delle eccezioni alla restrizione del veicolo (l’elenco è riportato di seguito in questa nota). Il sabato possono circolare solo piatti dispari e persino la domenica per recarsi in luoghi autorizzati.

 

 

Solo attività consentite nelle aree in allerta arancione (incluso il GAM)

Giorni feriali (dal lunedì al venerdì, senza limiti di tempo):
1. Attività produttive essenziali (agricoltura, pesca e industria alimentare, industria del cemento e del vetro, dispositivi medici e loro parti, produzione di sostanze chimiche e prodotti farmaceutici, servizi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e operazioni di centri di contattare quel supporto per le attività essenziali all’interno e all’esterno del paese (call center). Quanto sopra include le catene di approvvigionamento di materiali, servizi, prodotti e attrezzature essenziali per tali attività.
2. Supermercati, fornitori, negozi di alimentari e mini-supermercati, solo quelli corrispondenti alla sezione per la vendita di prodotti alimentari, bevande, generi alimentari, prodotti per la pulizia e l’igiene e necessità di base.
3. Panifici, macellerie e fruttivendoli.
4. Farmacie e centri medici.
5. Servizio a domicilio (esclusivo per cibo, farmacia, veterinaria, ferramenta e fabbro).
6. Forniture agricole, veterinarie e igieniche.
7. Case funerarie e / o cappelle velanti, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
8. Centri della rete di assistenza e sviluppo infantile e Centri di assistenza per le persone in condizioni vulnerabili e dipendenti, pubbliche e private.
9. Alberghi che forniscono servizi di alloggio a funzionari della pubblica amministrazione o fornitori di servizi pubblici (banche, trasporto di valori, comunicazioni, elettricità) o che sono persone che lavorano nel servizio di distribuzione di merci o prodotti alimentari e primo bisogno, medicine, forniture agricole o veterinarie.
10. Fiere del contadino, con una fascia differenziata per gli adulti più grandi dalle 5:00 alle 8:30.
11. Magazzini fiscali, società autorizzate dal Ministero della sanità per l’accoglienza e la spedizione di merci ai sensi della risoluzione Nº RES-DGA-272-2020 purché si tratti di società che svolgono un’attività produttiva essenziale, agenzie doganali, istituzioni pubbliche e altri operatori logistica necessaria per le operazioni di commercio estero.
12. Le istituzioni che, a causa della natura delle loro funzioni, devono rimanere aperte, come la migrazione dello Stato, le dogane, i servizi fitosanitari, i posti di frontiera terrestri, marittimi e aerei, tra gli altri.
13. Servizi comunitari di raccolta dei rifiuti.
14. Fornitura e fornitura di carburanti.
15. Parcheggio o parcheggio pubblico.
16. Noleggio di veicoli a noleggio solo allo scopo di fornire servizi di assistenza a veicoli già noleggiati, nonché la ricezione di tutti i veicoli restituiti
17. Hotel che offrono alloggio a:
a) Turisti stranieri che si trovano già nel Paese.
b) Equipaggi di volo o casi di servizi speciali.
c) Turisti di lunga durata o residenti dell’hotel.

d) fornire servizi di alloggio a funzionari della pubblica amministrazione o fornitori di servizi pubblici (banche, trasporto di valori, comunicazioni, elettricità) o, nel caso di persone che lavorano nel servizio di distribuzione di merci o prodotti alimentari e primo bisogno, medicine, forniture agricole o veterinarie.
e) Fornire servizi alle ambasciate.
18. Attività e progetti di costruzione di opere pubbliche esclusivamente per l’attenzione di emergenze in generale o lavori relativi all’emergenza da parte di COVID-19.

Qualsiasi altra attività non inclusa in questo elenco non è consentita. (Fare clic qui per visualizzare la risoluzione)

Nuove restrizioni in Costa Rica per il Covid-19

Tra i fine settimana (sabato e domenica)
1. Servizi domestici.
2. Le istituzioni che, per la natura delle loro funzioni, devono rimanere aperte, come ad esempio la migrazione dello Stato, i servizi doganali e fitosanitari, i posti di frontiera terrestri, marittimi e aerei.
3. Strutture sanitarie pubbliche e private (cliniche, farmacie, ospedali, laboratori, studi medici, servizi di radiodiagnosi, servizi di emergenza, ottici, macrobiotici, tra gli altri), cliniche veterinarie e negozi di droga.
4. Servizi comunitari di raccolta dei rifiuti.
5. Supermercati, fornitori, negozi di alimentari e mini-supermercati, con una capacità di occupazione del 50% (50%), e possono operare solo ciò che corrisponde alla sezione per la vendita di prodotti alimentari, bevande, generi alimentari, prodotti per la pulizia e l’igiene e necessità di base.
6. Panifici, macellerie e fruttivendoli, con una capacità del 50% (50%).
7. Fiere degli agricoltori, con una capacità di occupazione del 50% (50%), con protocolli rigorosi e una fascia differenziata per gli adulti più grandi dalle 5:00 alle 8:30.
8. Stabilimenti per la vendita di prodotti agricoli, veterinari e per l’alimentazione degli animali, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
9. Stabilimenti pubblici e privati ​​in cui è presente la commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura, come i mercati, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
10. Negozi di ferramenta, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
11. Fabbri, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
12. Vetrate, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
13. Technical Vehicle Review (RTV), con una capacità di occupazione del 50% (50%).
14. Riparazione di veicoli, motori, motocicli, pneumatici, cicli e officine per biciclette, attrezzature agricole, macchinari e attrezzature pesanti e industriali, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
15. Servizio di cambio olio per veicoli (Lubricentros), con una capacità di occupazione del 50% (50%).
16. Vendita di pezzi di ricambio, parti, pezzi e accessori per veicoli, motori, biciclette, attrezzature agricole, macchinari e attrezzature pesanti e industriali, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
17. Fornitura e fornitura di carburanti.
18. Veicoli a noleggio solo allo scopo di fornire servizi di assistenza a veicoli già noleggiati, nonché l’accoglienza di tutti i veicoli restituiti.
19. Strutture per l’igiene, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
20. Lavanderie, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
21. Servizi bancari e finanziari pubblici o privati, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
22. La vendita di lotterie e prodotti casuali debitamente autorizzati dal Consiglio per la protezione sociale.
23. Case funerarie e / o cappelle velanti, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
24. Vivai pubblici, privati ​​o misti controllati dal CAI o dall’eurodeputato.
25. Centri di cura per le persone in condizioni vulnerabili.
26. Alberghi, cabine o strutture ricettive, con una capacità di occupazione del 50% (50%).
27. Spiagge e laghi dal lunedì alla domenica dalle 5:00 alle 09:30, con misure di distanza di 1,8 metri rispettando le bolle sociali.
28. Attività di alloggio per brevi soggiorni (motel).
29. Parcheggi pubblici o parcheggi.
30. Tutti gli altri stabilimenti con autorizzazioni di esercizio sanitario che non prestano attenzione al pubblico faccia a faccia.

Qualsiasi altra attività non inclusa in questo elenco non è consentita. (Fare clic qui per visualizzare la risoluzione)

 

Eccezioni alla restrizione veicolare nella zona arancione

 

  • I veicoli per il trasporto di merci o merci delle seguenti attività produttive essenziali:
    Agricoltura, pesca e industria alimentare
    Dispositivi medici e loro parti
    Produzione di sostanze chimiche e prodotti farmaceutici
    Servizi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (compresa la loro sicurezza e stabilità)
    Operazioni dei contact center a supporto delle attività essenziali all’interno e all’esterno del Paese.
    Le filiere di materiali, servizi, prodotti e attrezzature essenziali per questi settori.
  • Veicoli per il trasporto pubblico destinati al trasporto a pagamento di persone in una qualsiasi delle sue modalità (autobus, bus, minibus, taxi, servizio di taxi speciale stabile), il servizio speciale per i lavoratori che hanno una targa di servizio pubblico, nonché un taxi per carico autorizzato dal Consiglio dei trasporti pubblici che ha il permesso corrispondente al giorno. Tutto quanto sopra sarà soggetto alle disposizioni speciali stabilite dal Consiglio dei trasporti pubblici per la cura della situazione sanitaria da parte di COVID-19
  • La persona del settore pubblico o privato con una giornata lavorativa strettamente collegata ai casi contemplati in questo articolo o con stabilimenti con permessi sanitari operativi autorizzati dal Ministero della Salute, sia per l’ingresso, l’uscita o la necessità di spostarsi durante l’orario di lavoro, debitamente accreditato. Nel caso in cui si entri o esca dalla giornata lavorativa, la mobilitazione può essere effettuata su un veicolo privato, una motocicletta privata o in una delle modalità stabilite nella sottosezione b) del presente articolo, ognuna delle quali debitamente dimostrata.
  • Veicoli che forniscono il servizio e la fornitura di carburante.
  • Veicoli che forniscono il servizio di raccolta dei rifiuti.
  • Veicoli ufficiali, veicoli di risposta alle emergenze e veicoli delle diverse forze di polizia, per l’esercizio dei rispettivi compiti.
  • Il personale di supporto o manutenzione delle operazioni e assistenza di servizi pubblici, tra cui ICE, AyA, INCOFER, Civil Aviation, la National Company of Force and Light, Correos de Costa Rica, RECOPE, tra gli altri casi di supporto o manutenzione delle operazioni e l’assistenza dei servizi pubblici, debitamente dimostrata.
  • I veicoli ufficiali del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, nonché del Consiglio nazionale delle strade, per l’esercizio dei rispettivi compiti.
  • I veicoli funerari per la fornitura esclusiva di detta attività, debitamente dimostrati.
  • Fornitura di cibo, fabbro, farmacia, hardware e servizi veterinari a casa, debitamente accreditati.
  • La prestazione del servizio di sicurezza privata o il trasporto di titoli, compreso il rispettivo supporto o assistenza tecnica richiesta dal servizio, debitamente accreditati.
  • I veicoli privati ​​del personale dei servizi di emergenza, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco del Costa Rica, il Sistema di emergenza 9-1-1 del Costa Rica, CNE, CCSS, Ministero della Salute, organizzazioni internazionali e le istituzioni che partecipano all’attenzione dello stato di emergenza nazionale attorno al COVID-19 o all’attenzione di una caratteristica di emergenza del proprio lavoro, che deve portare la propria divisa o la propria carta di identità istituzionale.
  • Le gerarchie dei poteri supremi e i collaboratori strettamente necessari, per l’esercizio dei rispettivi compiti, debitamente accreditati.
  • Veicoli appartenenti a missioni internazionali, corpi diplomatici e consolari, per l’esercizio dei rispettivi compiti e debitamente accreditati.
  • Il personale giudiziario, strettamente necessario per il suo funzionamento, ha debitamente dimostrato.
  • Personale dei servizi sanitari, debitamente dimostrato.
  • Il personale strettamente indispensabile per il funzionamento degli operatori e dei fornitori del servizio di telecomunicazioni, debitamente accreditato.
  • Il personale strettamente indispensabile per il funzionamento della stampa e dei distributori dei media, debitamente accreditato.
  • Il veicolo privato che, a causa di un’emergenza legata alla vita o alla salute di una persona, richiede il trasferimento in uno stabilimento sanitario o farmaceutico. Così come in occasione di un appuntamento medico programmato o per aiutare a donare il sangue alla Banca nazionale del sangue o al rispettivo ospedale, in entrambi i casi con la dovuta prova dell’appuntamento programmato.
  • I veicoli delle persone con compiti religiosi e dei loro collaboratori, strettamente necessari, per la trasmissione virtuale di attività religiose o per l’attenzione di un atto religioso dovuto alla morte di una persona, debitamente accreditata.
  • Veicoli guidati o che trasportano persone con disabilità, quando tali veicoli sono debitamente autorizzati.
  • I veicoli delle persone che devono essere spostati rigorosamente per fornire assistenza medica o assistenza alle persone in uno stato terminale, con malattie gravi o assistenza alle persone con disabilità o agli anziani.

Qualsiasi altra circostanza non inclusa in questo elenco non fa eccezione alla limitazione del veicolo. L’eccezione per viaggiare da o verso gli hotel si applica solo durante i fine settimana per le persone in luoghi in allerta arancione.

 

Restrizione in aree con avviso giallo

 

Si applica alle aree che non sono dichiarate in allerta arancione, che non appartengono alla Greater Metropolitan Area o che non sono aree di confine.

Dal lunedì al venerdì può circolare dalle 5 alle 19 in base all’ultimo numero della targa. Dalle 19:00 alle 5:00 la restrizione è totale. Durante il fine settimana, puoi guidare in base all’ultimo numero di targa, ma solo per recarti nei luoghi autorizzati dal Ministero della Salute.

 

 

Attività consentite nelle aree in allerta gialla

 

Possono operare dal lunedì alla domenica senza limiti di tempo:
1. Servizi domestici.
2. Noleggia un’auto
3. Noleggio biciclette.
4. Fornitura e fornitura di carburanti.
5. Servizi comunitari di raccolta dei rifiuti.
6. Strutture sanitarie pubbliche e private (cliniche, farmacie, ospedali, laboratori, studi medici, servizi di radiodiagnosi, servizi di emergenza, ottici, macrobiotici, tra gli altri) e cliniche veterinarie.
7. Servizi sanitari in unità mobili conformi alle disposizioni del decreto esecutivo n. 41045-S.
8. Centri di assistenza completa pubblica, privata e mista (CAI).
9. Centri di cura per persone in condizioni di vulnerabilità.
10. Parcheggio o parcheggio pubblico.
11. Attività di alloggio per brevi soggiorni (motel).
12. Pacchi
13. Alberghi, cabine o strutture ricettive.
14. La vendita di lotterie e prodotti casuali debitamente autorizzati dal consiglio di protezione sociale.

Possono operare dal lunedì alla domenica senza limiti di tempo, ma a porte chiuse e con il personale minimo richiesto
1. Attività a porte chiuse di teatri (tra cui il Teatro Nazionale e il Teatro popolare Melico Salazar), chiese e comuni con le loro sessioni del consiglio comunale, dei consigli distrettuali, delle riunioni delle commissioni e di altri incontri municipali, per lo sviluppo di trasmissioni virtuali, con il rigoroso rispetto dei protocolli preventivi e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute.
2. Sport di contatto ad alte prestazioni senza spettatori.

Possono operare dal lunedì alla domenica senza limiti di tempo ma con una capacità del 50%
1. Fiere del contadino.
2. Mercati, supermercati, mini-supermercati, negozi di alimentari, panifici, macellerie, fruttivendoli e simili.
3. Vendita di prodotti agricoli, zootecnici, di acquacoltura e di pesca.
4. Vendita di forniture agricole, veterinarie e per l’alimentazione degli animali.
5. Vendita di prodotti per l’igiene.
6. Lavanderie.
7. Vendita di pezzi di ricambio, parti, pezzi e accessori per: veicoli, motori, biciclette, attrezzature agricole, macchinari e attrezzature pesanti e industriali.
8. Negozi di ferramenta.
9. Fabbri.
10. Vetrate.
11. Riparazione di veicoli, motori, motocicli, pneumatici, cicli e officine di biciclette, attrezzature agricole, macchinari e attrezzature pesanti e industriali.
12. Servizio di cambio olio ai veicoli (Lubricentros).
13. Servizi di lavaggio auto (Lavacar).
14. Revisione tecnica del veicolo (RTV).
15. Saloni di bellezza, barbieri ed estetica.
16. Saloni di toelettatura per animali domestici.
17. Piattaforme di gestione comunale.
18. Servizi bancari e finanziari pubblici o privati.
19. Attività di centri che rispondono alle chiamate dei clienti utilizzando operatori umani come: “call center”.
20. Case funerarie e / o cappelle di scia.
21. Uffici di servizio pubblico con servizio clienti e istituzioni che, a causa della natura delle loro funzioni, devono rimanere aperti, come migrazione di stato, dogana, servizi fitosanitari, posti di frontiera terrestri, marittimi e aerei, tra gli altri.
22. Parchi nazionali secondo l’elenco pubblicato dal MINAE.
23. Parchi tematici animali, parchi botanici o parchi marini che non implicano l’accesso a spiagge o centri benessere.
24. Piscine, ristoranti, palestre di hotel, cabine o strutture ricettive.
25. Tutti gli altri stabilimenti con autorizzazioni di esercizio sanitario che non forniscono assistenza al pubblico di persona.

Possono operare dal lunedì alla domenica dalle 5 alle 19
1. Modalità self-service per i servizi di ristorazione al pubblico, intesa come rimozione di prodotti alla finestra mediante un veicolo.
2. Metodo di prelievo del cibo nello stabilimento d’asporto.
3. Cinema e teatri con uso obbligatorio di una maschera o maschera, con misure di separazione dei posti di minimo 1,8 metri, nel rispetto delle bolle sociali e con biglietteria o prenotazione elettronica.
4. Le attività, le organizzazioni o le congregazioni nei luoghi di culto con l’uso obbligatorio di una maschera o maschera, con una capacità massima di occupazione di 75 persone, questo numero di persone non include il personale del luogo (che deve essere il minimo), con misure di distanza di 1,8 metri rispettando le bolle sociali.
5. Sale eventi per attività di massimo 30 persone (con misure di separazione dei posti di minimo 1,8 metri, nel rispetto delle bolle sociali e con elenchi di partecipanti con numero ID e numero di contatto). Le 30 persone devono includere il personale logistico dell’evento e gli ospiti.

Possono operare dal lunedì alla domenica dalle 5 alle 19 con una capacità del 50%
1. Commercio al dettaglio di autoveicoli nuovi e usati.
2. Impianti sportivi e sportivi, per la pratica di attività sportive e ricreative senza contatto fisico o diretto.
3. Strutture per praticare o allenare sport senza contatto.
4. Palestre con programmazione degli appuntamenti e orari diversi per le persone con fattori di rischio.
5. Scuole di nuoto.
6. Ristoranti (le aziende con una licenza di bar e ristorante saranno autorizzate a gestire l’area ristorante con un distributore di bevande alcoliche purché rispettino una capacità di occupazione del 50%).
7. Soda e mense.
8. Luoghi di ristorazione (camion di cibo, tribunali alimentari).
9. Negozi in generale.
10. Grandi magazzini.
11. Centri commerciali.
12. Musei (con biglietteria o prenotazione elettronica).
13. Accademie di danza senza contatto fisico.
14. Attività di tiro (poligoni).

Possono operare dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 19 con una capacità del 50%
1. Attività di agenti dedicati alla vendita di animali vivi (aste di bestiame).

L’accesso alle spiagge e ai laghi è consentito dal lunedì alla domenica dalle 5:00 alle 09:30, con misurazioni della distanza di 1,8 metri rispettando le bolle sociali. Questo accesso include attività sportive senza contatto.

Restrizione nelle aree di confine

 

Questa restrizione si applica alle seguenti posizioni:

Cantone di La Cruz
Cantone di Upala
Canton Guatuso
Canton Los Chiles
Cantone di San Carlos: Aguas Zarcas, Cutris, Pital, Pocosol e Venezia. Inoltre, il settore sud-est del distretto di Fortuna di San Carlos (Tres Esquinas, Los Angeles, Sonafluca, La Perla, San Isidro, El Tanque, San Jorge, Santa Cecilia); e La Vega e Bonanza nel quartiere di Firenze.
Distretti delle pianure di Gaspar e Curuña del cantone di Sarapiquí
Distretti di Pacuarito e Reventazón del cantone di Siquirres
I distretti di La Rita, Roxana, Cariari e Colorado del Canton Pococí.
Distretto di Duacarí nel cantone di Guácimo
Canton of Runners
Distretti di Sabalito e Agua Buena del Cantone di Coto Brus
Dal lunedì alla domenica, possono circolare dalle 5 alle 17. Dalle 17:00 alle 5:00 la restrizione è totale.

 

 

Eccezioni alla restrizione relativa ai veicoli sanitari (zone di allarme e frontiere gialle)

1. Veicoli per il trasporto di merci o merci.
2. Veicoli per il trasporto pubblico destinati al trasporto a pagamento di persone in una qualsiasi delle sue modalità (autobus, bus, minibus, taxi, servizio speciale di taxi stabile), il servizio speciale per i lavoratori e i trasferimenti aeroportuali, che hanno una targa. servizio pubblico, nonché un taxi merci autorizzato dal Consiglio dei trasporti pubblici che ha il permesso corrispondente al giorno. Tutto quanto sopra sarà soggetto alle disposizioni speciali stabilite dal Consiglio dei trasporti pubblici per la cura della situazione sanitaria da parte di COVID-19.
3. La persona del settore pubblico o privato che richiede il trasferimento a causa di ingresso, uscita o necessità di spostarsi durante l’orario di lavoro, debitamente accreditata. Nel caso dell’entrata o dell’uscita della giornata lavorativa, la mobilitazione può essere effettuata su un veicolo privato, una motocicletta privata o in una delle modalità stabilite nella sottosezione b) del presente articolo, ognuna delle quali debitamente dimostrata.
4. Veicoli che forniscono il servizio e la fornitura di carburante.
5. Veicoli che forniscono il servizio di raccolta dei rifiuti.
6. I veicoli delle imprese di costruzione, per l’esercizio delle rispettive mansioni, purché consegnino materiali o ritornino dopo una consegna. Per la loro dimostrazione, devono portare il rispettivo documento di vendita o trasferimento o consegna dal fornitore o dall’appaltatore.
7. I veicoli ufficiali del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, nonché il Consiglio nazionale delle strade, per l’esercizio dei rispettivi compiti.
8. Veicoli ufficiali, veicoli per cure di emergenza e veicoli delle diverse forze di polizia per l’esercizio dei rispettivi compiti.
9. Il personale di supporto o manutenzione di operazioni o assistenza di servizi pubblici, inclusi ICE, AyA, INCOFER, Civil Aviation, CNFL, Post Office of CR, RECOPE, tra gli altri casi di supporto o manutenzione di operazioni o assistenza di servizi pubblici , debitamente identificato.
10. I veicoli del servizio funebre per la fornitura esclusiva di detta attività, debitamente dimostrati.
11. Fornitura di servizi domestici, debitamente accreditati.
12. Fornitura di servizio di sicurezza privata o trasporto di titoli, compreso il rispettivo supporto o assistenza tecnica richiesta dal servizio, debitamente accreditato.

13. I veicoli privati ​​del personale dei servizi di emergenza, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco del Costa Rica, il Sistema di emergenza 9-1-1 del Costa Rica, CNE, CCSS, Ministero della Salute, organizzazioni internazionali e tali istituzioni che partecipano all’attenzione dello stato di emergenza nazionale intorno al COVID-19 o all’attenzione di un’emergenza propria del loro lavoro, che devono portare le rispettive divise o la carta di identità istituzionale.
14. Le gerarchie dei poteri supremi e il personale strettamente necessario per il funzionamento di questo, debitamente identificati
15. Veicoli appartenenti a missioni internazionali, corpi diplomatici e consolari, per l’esercizio delle rispettive funzioni e debitamente accreditati.
16. Il personale del potere giudiziario per l’adempimento dei propri compiti, debitamente identificato.
17. Personale dei servizi sanitari per lo svolgimento dei propri compiti, debitamente identificato.
18. Il personale di porti, aeroporti e posti di frontiera terrestre, nonché l’intera catena logistica associata a tali attività, sono stati debitamente identificati.
19. Il personale debitamente accreditato essenziale per l’esercizio delle operazioni e dei fornitori del servizio di telecomunicazioni.
20. Personale debitamente accreditato essenziale per il funzionamento della stampa e della distribuzione dei media.
21. Il veicolo privato che a causa di un’emergenza correlata alla vita o alla salute di una persona, richiede il trasferimento in una struttura sanitaria o farmacista
22. I veicoli delle persone con compiti religiosi e dei loro collaboratori sono strettamente necessari per la trasmissione virtuale di attività religiose o per la cura di un atto religioso dovuto alla morte di una persona, debitamente accreditata.
23. Veicoli guidati o che trasportano persone con disabilità, quando tali veicoli sono debitamente autorizzati.
24. I veicoli delle persone che devono essere spostati rigorosamente per fornire assistenza medica o assistenza alle persone in uno stato terminale, con malattie gravi o assistenza alle persone con disabilità o agli anziani.
25. I veicoli delle persone che necessitano di spostarsi rigorosamente in occasione di una prenotazione presso gli hotel, le cabine o le strutture ricettive autorizzate dal Ministero della Salute, sia per l’ingresso che per l’uscita, debitamente accreditati con il relativo voucher di prenotazione.
26. I veicoli delle persone che devono muoversi rigorosamente per partecipare all’appuntamento di revisione tecnica del veicolo, debitamente accreditati con la prova dell’appuntamento programmato

Nuove restrizioni in Costa Rica per il Covid-19

Sull’obbligo di provare o dimostrare la corrispondente eccezione (tutto il paese)

Per eccezioni, tale verifica deve essere data all’autorità di transito presentando il biglietto istituzionale o da visita, nonché mediante un certificato di lavoro rilasciato dal datore di lavoro, che include le seguenti informazioni:

  • Il nome della persona che lavora.
  • Il numero del documento di identità corrispondente.
  • L’orario di lavoro della persona che lavora.
  • Il domicilio della persona che lavora.
  • Il nome della società o istituzione in cui il lavoratore lavora.
  • La posizione della società o istituzione in cui la persona lavora.
  • L’eccezione viene invocata
  • Il numero di targa del veicolo in cui il lavoratore deve spostarsi.
  • Firma del responsabile del rilascio o della convalida del certificato di lavoro.
  • Nel caso in cui la persona che lavora deve spostarsi con il supporto di un’altra persona, il certificato di lavoro deve registrare i dati di quella seconda persona, sia esso nome e documento di identità.

Nel caso di lavoratori indipendenti, devono portare e presentare un documento giustificativo sul loro lavoro – i possibili dati sopra elencati – o l’attività svolta che giustifichi la loro mobilitazione in uno qualsiasi dei tempi della restrizione del veicolo, secondo le eccezioni sopra indicate.

 

 

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